
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Fermo restando che la sede principale dello svolgimento dei Servizi per il lavoro resta la sede accreditata ai sensi del D.D.G. n. 846 del 27/02/2020 le modalità di svolgimento degli stessi, data la caratteristica propria dell’”Erogazione di servizi”, possono avvenire anche presso altre sedi o con modalità rese oggi disponibili dalle innovazioni tecnologiche, atteso che gli stessi, in qualsiasi modo siano erogati, debbano essere somministrati da soggetti specializzati nella loro erogazione, quindi da Orientatori professionali od Operatori dei servizi per il lavoro con contratto di lavoro in essere con un soggetto pubblico o privato accreditato all’erogazione dei servizi per il lavoro.
In particolare i servizi possono essere fisicamente resi con le seguenti modalità:
- Servizi per il lavoro resi presso SEDI IN CONVENZIONE – alcuni Servizi per il lavoro possono essere resi in convenzione con Enti pubblici o Enti privati dotati di accreditamento allo svolgimento di servizi (ad es. Accreditamento allo svolgimento dei servizi formativi), in particolare i servizi regolamentati dai seguenti LEP:
a. LEP E – Orientamento specialistico;
b. LEP F1 – Accompagnamento al lavoro;
c. LEP F3 – Incrocio domanda/offerta;
d. LEP O – Supporto all’autoimpiego/ Percorsi per la creazione di impresa.
